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Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato C restano assegnate, all'IRI o all'ENI, in autonoma gestione fiduciaria. ((Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle societa' non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1981, N. 795)) Alla chiusura degli stabilimenti e delle unita' produttive, prevista nei programmi di cui all'articolo 2, provvedono, previa intesa con l'ente di gestione interessato, le singole societa' titolari degli stabilimenti e delle unita' produttive. Si applicano le norme della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1982 al 22 dicembre 2008
