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Alla erogazione delle somme necessarie per far fronte ad inderogabili esigenze finanziarie delle societa' di cui agli articoli 2 e 3, nonche' alla copertura delle perdite delle societa' di cui all'articolo 2 e, se non alienate, delle societa' di cui all'articolo 3, per gli anni 1978, 1979 e 1980, provvedono l'IRI o l'ENI, previo loro puntuale accertamento, formato anche sulla base di verificazione effettuata da una delle societa' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. In nessun caso perdite patrimoniali prodotte successivamente al 31 dicembre 1980 possono far carico ai fondi stanziati con la presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-15;279~art6 · fonte del testo