Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1978 al 22 dicembre 2008. 178 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il comitato di liquidazione e' autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle situazioni debitorie delle societa' di cui agli articoli 2 e 3 verso gli stessi istituti, a tassi di interesse che agevolino il risanamento economico delle societa' medesime, ed a sottoscrivere le relative convenzioni, occorrendo, con l'IRI e con l'ENI. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio. L'erogazione agli istituti di credito delle somme stanziate per gli scopi di cui all'articolo 5, lettera a), e' subordinata all'approvazione delle predette convenzioni. Il termine di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e' prorogato per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei compiti attribuiti dalla presente legge al comitato istituito con decreto ministeriale 14 aprile 1977. Le operazioni di liquidazione debbono essere concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente leggeaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-15;279~art7 · fonte del testo