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Il comitato di liquidazione e' autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle situazioni debitorie delle societa' di cui agli articoli 2 e 3 verso gli stessi istituti, a tassi di interesse che agevolino il risanamento economico delle societa' medesime, ed a sottoscrivere le relative convenzioni, occorrendo, con l'IRI e con l'ENI. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio. L'erogazione agli istituti di credito delle somme stanziate per gli scopi di cui all'articolo 5, lettera a), e' subordinata all'approvazione delle predette convenzioni. Il termine di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e' prorogato per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei compiti attribuiti dalla presente legge al comitato istituito con decreto ministeriale 14 aprile 1977. Le operazioni di liquidazione debbono essere concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1978 al 22 dicembre 2008
