[1]Articolo XI
[2]Comunicazioni
[3](a) Tutte le comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri del personale e agli Esperti del Segretariato nella Sede di Bolzano, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Segretariato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. (b) Il Segretariato avra' diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunita' accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
