[1]Articolo XI

[2]Comunicazioni

[3](a) Tutte le comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri del personale e agli Esperti del Segretariato nella Sede di Bolzano, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Segretariato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. (b) Il Segretariato avra' diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunita' accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~accordo-artxi · fonte su Normattiva