[1]Articolo XV
[2]Accordi supplementari
[3]Il Governo ed il Segretariato potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
[1]Articolo XV
[2]Accordi supplementari
[3]Il Governo ed il Segretariato potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~accordo-artxv · fonte su Normattiva