[1]di espansione

[2]1. L'Italia compira' ogni sforzo necessario al fine di agevolare il potenziale di espansione della Sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa. 2. Qualora si manifestasse l'esigenza di costruire nuove sedi o di ampliare quella esistente, l'Agenzia si consultera' con l'Italia nel quadro del Comitato Consultivo, di cui all'Articolo 21. L'Italia compira' ogni sforzo necessario per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni stabilite nel presente Accordo. 3. Allo scopo di regolamentare l'ubicazione e il funzionamento di sedi supplementari dell'Agenzia in Italia, le Parti potranno, in tempo debito, concludere accordi attuativi del presente Accordo, in conformita' con le disposizioni in esso contenute.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art4 · fonte su Normattiva