' dei Beni Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'Articolo XI del Protocollo e subordinatamente alle restrizioni ivi contenute, il Governo Italiano riconoscera' che i beni, sia immobili che mobili, di proprieta' del Centro e sotto il controllo od attivita' del Centro, esclusivamente per scopi ufficiali, sono immuni da requisizioni, confische, sequestri od espropri e da ogni altro provvedimento cautelare.
Testo vigente dal 27 gennaio 1992
