ARTICOLO V FONDI, BENI ED ALTRE PROPRIETA' 1. Lo Staff College, le sue proprieta', fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale, tranne in casi particolari in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite abbia esplicitamente rinunciato a tale immunita'. Resta tuttavia inteso che la rinuncia non potra' essere estesa a nessun provvedimento esecutivo. 2. Le proprieta', i fondi e i beni dello Staff College, ovunque siano ubicati e da chiunque siano custoditi, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e da qualsiasi altra forma di intervento esercitata tramite provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi. 3. Senza alcuna restrizione dovuta a controlli finanziari, regolamenti o moratorie di nessun genere, lo Staff College: a. potra' possedere ed usare fondi, oro o strumenti negoziabili di qualunque genere e mantenere e gestire conti in qualsiasi valuta e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in qualsiasi altra valuta; b. sara' libero di trasferire i suoi fondi, oro o valute da un paese ad un altro o all'interno dell'Italia ad altre organizzazioni o agenzie del sistema delle Nazioni Unite; c. per le sue transazioni finanziarie, usufruira' del tasso di cambio piu' favorevole legalmente disponibile.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artv · fonte su Normattiva