' legale a. La capacita' legale spetta a SACLANT ed a ogni altra persona da esso incaricata di agire in suo nome b. Il Centro, agendo per conto di SACLANT, avra' la facolta' di compiere quelle azioni legali che siano essenziali per la sua attivita'. Come risultato di questa delega di poteri ed in virtu' del potere di rappresentanza che esso possiede, il Centro avra' la capacita' di: (i) concludere contratti; (ii) partecipare a procedimenti legali od amministrativi; (iii) acquistare e disporre di beni. c. Quando richiesto dal Centro di agire in tale modo il Governo italiano potra' operare per conto dello stesso in azioni legali in cui il Centro sia parte interessata. Ogni spesa sostenuta dal Governo Italiano in tali circostanze sara' rimborsata dal Centro.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art6 · fonte su Normattiva