Le disposizioni del paragrafo 10 dell'Articolo VII dell'Accordo non si applicano per il Centro. Il Governo Italiano provvedera' alla sicurezza del Centro e, per quanto possibile, delle sue navi quando ormeggiate in porti italiani.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art7 · fonte su Normattiva