Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo. La cooperazione tecnica potra' essere attuata secondo le seguenti modalita':
- a)scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- b)scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualita';
- c)organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi;
- d)elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi,
- e)elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune; intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.
Testo vigente dal 4 marzo 2005
