Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo. La cooperazione tecnica potra' essere attuata secondo le seguenti modalita':

  • a)scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico;
  • b)scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualita';
  • c)organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi;
  • d)elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi,
  • e)elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune; intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art7 · fonte su Normattiva