Allo scopo di rafforzare e di sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori menzionati nell'articolo 2, le Parti sono disposte, nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio, ad incoraggiare e sostenere in particolare:

  • a)lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche,
  • b)la formulazione ed esecuzione di programmi di ricerca comuni. Le Parti favoriscono in modo particolare l'elaborazione di progetti congiunti suscettibili d'inserirsi nei programmi europei ed internazionali ed il concorso di ricercatori ed esperti dei due Stati alla loro attuazione,
  • c)il sostegno alla mobilita' ed agli scambi di dottorandi, postdottorandi, ricercatori e tecnici, secondo modalita' proprie a ciascuna delle Parti (borse, sussidi, cattedre). A tal fine, le Parti utilizzano in particolare gli strumenti di cooperazione previsti dall'Universita' Italo-Francese,
  • d)l'organizzazione di corsi, conferenze, esposizioni, seminari scientifici e tecnologici per gli esperti delle Parti.

Testo vigente dal 27 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;134~accordo-art3 · fonte su Normattiva