par. 1. La presente Convenzione sara' ratificata per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda la Svezia, da Sua Maesta' il Re di Svezia con il consenso del Riksdag. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. par. 2. La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e si applichera':

  • 1)alle imposte dovute alla fonte a titolo definitive sui redditi attribuiti ai beneficiari a datare dal 1° gennaio 1955 e non scaduti anteriormente a questa data;
  • 2)alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi posteriormente al 28 febbraio 1955;
  • 3)alle imposte svedesi sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione degli anni 1956 e successivi;
  • 4)alle imposte sul patrimonio che potrebbero essere applicate in Italia dopo l'entrata in vigore della, Convenzione.

Testo vigente dal 11 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art22 · fonte del testo