[1]La presente Convenzione restera' in vigore per una durata indeterminata; ma ciascuno dei due Stati contraenti potra', fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla, per iscritto e per via diplomatica, all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • 1)alle imposte dovute alla fonte a titolo definitivo sui redditi attribuiti ai beneficiari al piu' tardi entro il 31 dicembre di detto anno;
  • 2)alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi al piu' tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia;
  • 3)alle imposte sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione dell'anno successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]Fatta a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 20 dicembre 1956.

[3]OSTEN UNDEN

[4]SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Testo vigente dal 11 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art23 · fonte del testo