[1]La presente Convenzione restera' in vigore per una durata indeterminata; ma ciascuno dei due Stati contraenti potra', fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla, per iscritto e per via diplomatica, all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:
- 1)alle imposte dovute alla fonte a titolo definitivo sui redditi attribuiti ai beneficiari al piu' tardi entro il 31 dicembre di detto anno;
- 2)alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi al piu' tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia;
- 3)alle imposte sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione dell'anno successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
[2]Fatta a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 20 dicembre 1956.
[3]OSTEN UNDEN
[4]SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 11 aprile 1958
