1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Svezia:
  • i)ai redditi realizzati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; e
  • ii)all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)in Italia: ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La Convenzione del 20 dicembre 1956 tra la Svezia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cosi' come modificata dall'Accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965, e' abrogata. Le sue disposizioni cesseranno d'avere effetto, relativamente alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 2.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;439~art30 · fonte su Normattiva