[1]Articolo XXV
[2]Par. 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al piu' presto possibile. Par. 2. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica restando inteso che sara' applicata:
- a)alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1 gennaio 1954;
- b)alle altre imposte applicate per l'anno 1954.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
