[1]Art. III

[2]((1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono riconosciute dalle Corti del territorio dell'altra Alta Parte Contraente qualunque sia la nazionalita' delle parti, tranne che:

  • a)la Corte o il Tribunale di origine non fosse competente secondo le disposizioni dell'art. IV;
  • b)la sentenza sia stata pronunziata in contumacia ed il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, non abbia avuto notizia del procedimento in tempo sufficiente per provvedere alla propria difesa, nonostante che la citazione gli sia stata notificata secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine;
  • c)la sentenza sia stata ottenuta con frode;
  • d)la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della Corte richiesta;
  • e)il soccombente, convenuto nel processo di origine, godesse, secondo la valutazione della Corte richiesta, conformemente ai principi del diritto internazionale, pubblico, dell'immunita' dalla giurisdizione della Corte o Tribunale di origine, e non si fosse sottoposto a detta giurisdizione; ovvero il soccombente, secondo la valutazione della Corte richiesta, sia immune, conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, dalla giurisdizione della Corte richiesta al momento della domanda di registration o della domanda di dichiarazione di efficacia;
  • f)il soccombente provi alla Corte richiesta che e' stato proposto gravame contro la sentenza, nello Stato della Corte o Tribunale di origine. E' inteso che se tale giudizio non e' stato effettivamente istituito, ma risulta che il soccombente ne abbia diritto ed intende istituirlo, la Corte richiesta puo' sospendere la sua decisione sul riconoscimento della sentenza per dare al soccombente stesso una congrua possibilita' di iniziare detto giudizio, ovvero puo' concedere il riconoscimento a quelle condizioni che reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione.

[3]2. Quando alla Corte richiesta risulta che la controversia dinanzi alla Corte o Tribunale di origine:

  • a)era stata, prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, oggetto di una sentenza definitiva tra le stesse parti, pronunziata da una Corte o Tribunale avente competenza per la stessa controversia;
  • b)e' oggetto di un processo tra le stesse parti nello Stato della Corte richiesta, iniziato prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine; la stessa Corte richiesta puo' rifiutare di riconoscere la sentenza della Corte o Tribunale di origine.

[4]3. Ai fini della presente Convenzione, gli effetti del riconoscimento della sentenza sono che tale sentenza e' considerata come definitiva, limitatamente alla materia decisa, in qualsiasi altra controversia tra le medesime parti, e che la sentenza stessa puo' essere opposta in ogni altra causa tra esse parti per il medesimo oggetto.))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~artiii · fonte su Normattiva