[1]Art. IV
[2]((1. Agli effetti del sottoparagrafo a) del primo paragrafo dell'art. III, la Corte o Tribunale di origine e' competente nei seguenti casi:
- a)se il soccombente, convenuto nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine, si era sottoposto alla giurisdizione della stessa Corte o Tribunale comparendo volontariamente per difendersi nel merito e non soltanto per opporsi all'istanza di sequestro di beni, o per ottenere la revoca del sequestro, o per contestare la giurisdizione della Corte o del Tribunale adito;
- b)se il soccombente era attore anche in riconvenzione nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine;
- c)se il soccombente, convenuto avanti alla Corte o Tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato, nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell'oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle Corti o Tribunali dello Stato della Corte o Tribunale di origine;
- d)se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, al tempo in cui ebbe inizio il processo, era residente, ovvero, essendo una persona giuridica o societa', aveva la sede statutaria o quella effettiva, nello Stato della Corte o Tribunale di origine;
- e)se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine aveva un ufficio o una sede di affari nello Stato della Corte o Tribunale di origine e la controversia davanti a quella Corte riguardava un affare concluso mediante o presso tale ufficio o sede di affari.
[3]2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano alle sentenze aventi per oggetto beni immobili, ne' a sentenze relative ad azioni reali su beni mobili. Cio' non di meno, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se i beni immobili erano situati nello Stato della Corte o Tribunale di origine, o se i beni mobili ivi si trovavano al momento dell'inizio del giudizio innanzi alla Corte o Tribunale di origine.
[4]3. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano:
- a)alle sentenze su controversie concernenti rapporti di' famiglia o lo stato delle persone (comprese le pronunzie di divorzio o altre sentenze in materia matrimoniale);
- b)alle sentenze su controversie in materia di successione o di amministrazione del patrimonio della persona defunta;
- c)alle sentenze su controversie in materia fallimentare;
- d)alle sentenze su controversie in materia di liquidazione di societa' commerciali o di altre persone giuridiche.
[5]Nel caso di sentenze pronunziate in procedimenti del genere indicato nel presente paragrafo, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se essa e' prevista in base alla legge dello Stato della Corte richiesta.
[6]4. Nei casi indicati nei sottoparagrafi d) ed e) del primo paragrafo e nel secondo paragrafo del presente articolo, la competenza della Corte o Tribunale di origine puo' non essere riconosciuta se il riconoscimento e' contrario alle leggi dello Stato della Corte richiesta, qualora il giudizio sia stato instaurato avanti alla Corte o Tribunale di origine nonostante che sussistesse un compromesso od altro accordo per la definizione della lite in modo diverso che con giudizio dinanzi alle Corti o Tribunali dello Stato della Corte di origine.))
Testo vigente dal 12 luglio 1973
