[1]Art. IV

[2]((1. Agli effetti del sottoparagrafo a) del primo paragrafo dell'art. III, la Corte o Tribunale di origine e' competente nei seguenti casi:

  • a)se il soccombente, convenuto nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine, si era sottoposto alla giurisdizione della stessa Corte o Tribunale comparendo volontariamente per difendersi nel merito e non soltanto per opporsi all'istanza di sequestro di beni, o per ottenere la revoca del sequestro, o per contestare la giurisdizione della Corte o del Tribunale adito;
  • b)se il soccombente era attore anche in riconvenzione nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine;
  • c)se il soccombente, convenuto avanti alla Corte o Tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato, nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell'oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle Corti o Tribunali dello Stato della Corte o Tribunale di origine;
  • d)se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, al tempo in cui ebbe inizio il processo, era residente, ovvero, essendo una persona giuridica o societa', aveva la sede statutaria o quella effettiva, nello Stato della Corte o Tribunale di origine;
  • e)se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine aveva un ufficio o una sede di affari nello Stato della Corte o Tribunale di origine e la controversia davanti a quella Corte riguardava un affare concluso mediante o presso tale ufficio o sede di affari.

[3]2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano alle sentenze aventi per oggetto beni immobili, ne' a sentenze relative ad azioni reali su beni mobili. Cio' non di meno, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se i beni immobili erano situati nello Stato della Corte o Tribunale di origine, o se i beni mobili ivi si trovavano al momento dell'inizio del giudizio innanzi alla Corte o Tribunale di origine.

[4]3. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano:

  • a)alle sentenze su controversie concernenti rapporti di' famiglia o lo stato delle persone (comprese le pronunzie di divorzio o altre sentenze in materia matrimoniale);
  • b)alle sentenze su controversie in materia di successione o di amministrazione del patrimonio della persona defunta;
  • c)alle sentenze su controversie in materia fallimentare;
  • d)alle sentenze su controversie in materia di liquidazione di societa' commerciali o di altre persone giuridiche.

[5]Nel caso di sentenze pronunziate in procedimenti del genere indicato nel presente paragrafo, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se essa e' prevista in base alla legge dello Stato della Corte richiesta.

[6]4. Nei casi indicati nei sottoparagrafi d) ed e) del primo paragrafo e nel secondo paragrafo del presente articolo, la competenza della Corte o Tribunale di origine puo' non essere riconosciuta se il riconoscimento e' contrario alle leggi dello Stato della Corte richiesta, qualora il giudizio sia stato instaurato avanti alla Corte o Tribunale di origine nonostante che sussistesse un compromesso od altro accordo per la definizione della lite in modo diverso che con giudizio dinanzi alle Corti o Tribunali dello Stato della Corte di origine.))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~artiv · fonte su Normattiva