Art. 16 (Accordo multilaterale)
decisioni menzionate all'articolo 15 non sono ne' riconosciute ne' eseguite nei seguenti casi: (a) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine non era competente nei termini enunciati dall'articolo 13; (b) se la decisione e' manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto; (c) se il debitore non e' stato avvisato della decisione amministrativa o della presentazione dell'istanza in tempo utile per difendersi o azionare i rimedi giurisdizionali; (d) se una istanza relativa agli stessi canoni, presentata precedentemente, e' pendente davanti ad una giurisdizione od un'altra autorita' amministrativa dello Stato richiesto; (e) se la decisione e' inconciliabile con una decisione relativa agli stessi canoni ed e' stata pronunciata nello Stato richiesto; (f) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine, per pronunciare la sua decisione, ha, nel decidere una questione relativa allo stato o alla capacita' delle persone fisiche, ai regimi matrimoniali, ai testamenti ed alle successioni, misconosciuto una regola di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che la sua decisione non pervenga allo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se si fossero applicate le regole di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
