decisioni menzionate all'articolo 15 non sono ne' riconosciute ne' eseguite nei seguenti casi: (a) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine non era competente nei termini enunciati dall'articolo 13; (b) se la decisione e' manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto; (c) se il debitore non e' stato avvisato della decisione amministrativa o della presentazione dell'istanza in tempo utile per difendersi o azionare i rimedi giurisdizionali; (d) se una istanza relativa agli stessi canoni, presentata precedentemente, e' pendente davanti ad una giurisdizione od un'altra autorita' amministrativa dello Stato richiesto; (e) se la decisione e' inconciliabile con una decisione relativa agli stessi canoni ed e' stata pronunciata nello Stato richiesto; (f) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine, per pronunciare la sua decisione, ha, nel decidere una questione relativa allo stato o alla capacita' delle persone fisiche, ai regimi matrimoniali, ai testamenti ed alle successioni, misconosciuto una regola di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che la sua decisione non pervenga allo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se si fossero applicate le regole di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art16 · fonte su Normattiva