[1]Art. XI

[2]((La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. Essa entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore per tre anni.

[3]Se nessuna delle Alte Parti Contraenti avra' notificata all'altra, per via diplomatica, almeno sei mesi prima dello spirare del periodo di tre anni di cui sopra, la sua intenzione di porre termine alla presente Convenzione, questa restera' in vigore per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Alte Parti Contraenti avra' fatto conoscere la sua intenzione di porvi termine.

[4]IN FEDE DI CHE i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

[5]FATTO in duplice originale a Roma il 7 febbraio 1964 in italiano ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[6]Per la Repubblica Italiana LUPIS

[7]Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord J. G. WARD))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~artxi · fonte su Normattiva