[1]1. La presente Convenzione dovra' essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese seguente allo scambio dei documenti di ratifica. 3. La Convenzione e' stipulata a tempo indeterminato. Essa potra' essere denunciata per iscritto e per via diplomatica, in qualsiasi momento, e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la denuncia 4. In caso di denuncia, gli Stati contraenti inizieranno subito trattative per una nuova regolamentazione della materia oggetto della presente Convenzione.

[2]IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Roma il 29 marzo 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria MARIO PEDINI MAX LOEWENTHAL CHLUMECKY

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art28 · fonte su Normattiva