L'articolo 38 della Convenzione e' modificato come segue: " Articolo 38 (Esame contraddittorio del caso). - La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie".
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
