L'Articolo 25 della Convenzione diviene l'articolo 24 e la sua formulazione e' modificata come segue: "Articolo 24 (Cancelliere e relatori). - 1 La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. 2 Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte e' assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorita' del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte ".

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280~protocollo-art4 · fonte su Normattiva