[1]di applicazione

[2]1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo' consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:

  • a)quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna,
  • b)quando la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di esecuzione dara' il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
  • a)una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e
  • b)una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;58~accordo-art3 · fonte su Normattiva