[1]di applicazione
[2]1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo' consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:
- a)quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna,
- b)quando la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di esecuzione dara' il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
- a)una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e
- b)una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
