[1]Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Argentina, desiderosi di stringere i vincoli che uniscono i due Paesi e di offrire maggiori facilitazioni ai loro cittadini per l'acquisto della cittadinanza, rispettivamente, argentina o italiana, hanno convenuto di sottoscrivere un accordo di cittadinanza. A tal fine hanno designato come loro Plenipotenziario, rispettivamente: il prof. Alberto Bemporad, sottosegretario di Stato per gli affari esteri; il dott. Arturo Mor Roig, Ministro ad interim per gli affari esteri e il culto; i quali, dopo aver scambiato i rispettivi Pieni Poteri e averli trovati in buona debita forma, convengono:

[3]Art. 1.

[4]I cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina e italiana, alle condizioni e nella forma previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle Parti contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima. Le persone che si avvalgono delle disposizioni del presente Accordo saranno sottoposte alla legislazione del Paese che ha concesso la nuova cittadinanza e, in nessun caso, alla legislazione delle due Parti contraenti contemporaneamente. La cittadinanza cui si riferisce il comma primo sara' determinata in base alle leggi del Paese di origine e sara' certificata dinanzi alle autorita' competenti mediante la documentazione che verra' concordata tra le Parti per via diplomatica.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;282~art1 · fonte su Normattiva