[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE TURISTICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, animati dal desiderio di stringere ancora di piu' i legami di amicizia gia' esistenti; nell'intendimento che il turismo e un diritto sociale dell'uomo, il quale ha diritto di fruire su di un piano di uguaglianza della propria cultura e di quelle di altri popoli della Terra; considerando gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo, e le dichiarazioni di Manila e di Acapulco; intesi a rendere piu' stretta la collaborazione nel campo del turismo e a far si' che detta collaborazione sia la piu' fruttuosa possibile, hanno concluso il seguente Accordo:

[4]Le Parti porranno una particolare attenzione allo sviluppo e ampliamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi, al fine di promuovere la mutua conoscenza delle rispettive Storia, Vita e Cultura.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art1 · fonte su Normattiva