Gli italiani e gli argentini che anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo avessero acquisito rispettivamente la cittadinanza argentina o italiana, potranno avvalersi dei benefici previsti dall'Accordo stesso e conservare la loro cittadinanza di origine, dichiarando tale loro volonta' davanti alle Autorita' preposte alla tenuta dei registri previsti dall'articolo 2. Le disposizioni dell'Accordo saranno ad essi applicate a decorrere dalla data di iscrizione, senza pregiudizio dei diritti acquisiti in base al regime precedente.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;282~art5 · fonte su Normattiva