1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista ci teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo I, le remunerazioni od utili, gli stipendi, i salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente ed in tale qualita', sono imponibili soltanto nel primo Stato se le prestazioni nell'altro Stato sono finanziate per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, di una sua suddivisione politica od ente locale. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad una persona residente dell'altro Stato contraente, diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito e' imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, soltanto nell'altro Stato contraente se detta altra persona e' finanziata per la maggior parte con fondi pubblici dell'altro Stato) di una sua suddivisione politica od ente locale.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282~art17 · fonte su Normattiva