Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979
Art. 28 — Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
