Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981
Art. 27 — Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
