[1]- DEPOSITARIO

[2]1. Il Direttore generale dell'Agenzia e' il depositario della presente Convenzione. 2. Il depositario informa le Parti contraenti:

  • i)della firma della presente Convenzione e del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma, in conformita' all'articolo 39;
  • ii)della data in cui la Convenzione entra in vigore, in conformita' all'articolo 40;
  • iii)delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformita' all'articolo 42 e della data di queste notifiche;
  • iv)dei progetti di emendamento alla presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla relativa Conferenza diplomatica o dalla riunione delle Parti contraenti e della data di entrata in vigore di tali emendamenti, in conformita' all'articolo 41.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art43 · fonte su Normattiva