[1]- IMPIANTI ESISTENTI

[2]Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per verificare la sicurezza di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito, esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fa in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art5 · fonte su Normattiva