1. - I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidita' svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure entrano in linea di conto. 2. - I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Italia possono beneficiare delle prestazioni relative alla prevenzione e alla cura dell'invalidita' previste dalla legislazione italiana, alle stesse condizioni degli assicurati italiani. 3. - I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o che hanno esercitato un'attivita' lucrativa in Svizzera in qualita' di frontalieri e che hanno versato contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' svizzera, per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurato sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidita'.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;283~art3 · fonte su Normattiva