1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le precedenti Convenzioni scadranno alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
