1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, volo all'interno o partenza dal suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione e conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente. 2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, dal suo territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza, emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane e quarantena si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trova nel territorio di detta Parte contraente.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art9 · fonte su Normattiva