1. Ciascuna Parte contraente concedera' alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocita', il diritto di mantenere negli scali specificati sulla tabella delle rotte sul suo territorio uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle Parti contraenti o di entrambe, nella misura che si rendera' necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti contraenti sara' possibile solo subordinatamente all'approvazione delle autorita' competenti. 3. Tutto il suddetto personale sara' assoggettato alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio. 4. Il numero di tale personale, fissato di concerto tra le compagnie aeree designate, dovra' essere sottoposto all'approvazione delle autorita' competenti delle due Parti contraenti. 5. Ciascuna Parte contraente fornira' a detti uffici e personale ogni assistenza e facilitazione necessaria.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art10 · fonte su Normattiva