1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di capienza) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformita' alle disposizioni seguenti del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1) del presente articolo verranno, se possibile, concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate (ove cio' sia ritenuto opportuno, di concerto con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa). Tale accordo sara' raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA). 3. Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo puo' essere ridotto, se le autorita' aeronautiche cosi' convengono. 4. Se le compagnie aeree designate non possono concordare sulle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe mediante accordo tra loro. 5. Se le autorita' aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 4), la controversia sara' risolta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa potra' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti non ne e' soddisfatta, salvo ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 12 del presente Accordo.
- b)Le tariffe fissate conformemente alle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finche' non verranno fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
