(1) La Commissione si riunira' in sessione o per effettuare dei sopralluoghi al confine, quando lo decidera' essa stessa o su richiesta di una delle due delegazioni. (2) Laddove non si stabilisca altrimenti la Commissione si riunira' in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno dei due Stati contraenti. (3) Ciascuna sessione verra' presieduta dal Capo Delegazione dello Stato contraente sul cui territorio nazionale essa ha luogo. I sopralluoghi al confine verranno presieduti congiuntamente dai Capi delle due delegazioni. (4) Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e il tedesco. (5) Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovra' essere redatto un verbale in due originali, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, che dovranno essere firmati dai Capi delle due Delegazioni.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art20 · fonte su Normattiva