[1]Commissione Mista
[2](1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti Contraenti ed esperti, si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) La Commissione Mista esaminera' la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti Contraenti.
Testo vigente dal 13 dicembre 2017
