[1]Commissione Mista

[2](1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti Contraenti ed esperti, si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) La Commissione Mista esaminera' la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~art19 · fonte su Normattiva