(1) La Commissione non ha facolta' di modificare l'andamento del confine di Stato. In caso di necessita' essa puo', tuttavia, presentare agli organi competenti di ciascuno Stato contraente proposte di modifiche del confine. (2) Eventuali inesattezze riscontrate dalla Commissione nella documentazione di confine (allegati 1-4) dovranno essere rettificate dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sara' possibile giungere ad un chiarimento dovra' essere tenuto conto di accertamenti sul terreno.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art24 · fonte su Normattiva