(1) Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provvedere alla stesura di due originali, in lingua italiana ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche della materializzazione del confine, sulla rettifica di dati di misurazione errati, nonche' sulle annotazioni errate nella documentazione del confine e produrre, ove necessario, schizzi di campagna. (2) Note tecniche e schizzi di campagna devono essere approvati dalla Commissione, che all'occorrenza ne stabilira' anche la veste formale. (3) La Commissione dovra' procedere all'aggiornamento, nei modi che riterra' piu' opportuni, delle integrazioni, modifiche e rettifiche di cui al precedente comma (1) e dei provvedimenti di cui al precedente art. 5 comma (2) lettera " 1 ". (4) Per la compilazione e la riproduzione degli schizzi di campagna, nonche' per l'aggiornamento della documentazione di confine (allegati 1-4) si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 6, comma (2) e (3).
Testo vigente dal 9 gennaio 2006
