Il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno - negli interessi della navigazione - il permesso di recarsi nell'Ufficio consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
