Nell'interesse della navigazione il Comandante della nave di uno degli Stati contraenti che si trovi in un porto dell'altro Stato contraente, o un membro dell'equipaggio da lui designato, otterranno senza indugio dalle Autorita' competenti, per una durata sufficiente, il permesso di cui all'articolo 9 per visitare il funzionario consolare dello Stato di bandiera o il rappresentante della Compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave. Il rappresentante della Compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave otterra' analogo permesso per recarsi dal funzionario consolare o su nave dello Stato contraente che si trovi in un porto dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art11 · fonte su Normattiva