In virtu' del riconoscimento i titolari dei certificati, diplomi, titoli e gradi ottenuti nell'altro Stato contraente acquisteranno gli stessi diritti di cui godono i titolari dei corrispondenti certificati, diplomi, titoli o gradi nazionali esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
