In virtu' del riconoscimento i titolari dei certificati, diplomi, titoli e gradi ottenuti nell'altro Stato contraente acquisteranno gli stessi diritti di cui godono i titolari dei corrispondenti certificati, diplomi, titoli o gradi nazionali esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;285~art3 · fonte su Normattiva