Il riconoscimento degli studi tra gli Stati contraenti comprendera' certificati, diplomi, gradi e livelli di insegnamento specificati nell'allegato 1 al presente strumento. I presupposti per il riconoscimento degli studi sono descritti nell'allegato 2 dello stesso strumento.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;285~art2 · fonte su Normattiva