1. Considerando che il riconoscimento verte sugli studi compiuti e sui diplomi, titoli o gradi rilasciati negli istituti riconosciuti di uno Stato Contraente, il beneficio dei precedenti articoli 3, 4 e 5 viene acquisito da parte di ogni persona che abbia seguito tali studi od ottenuto tali diplomi, titoli o attestati, quali che siano la nazionalita' o lo statuto politico o giuridico dell'interessato. 2. Ogni cittadino di uno Stato Contraente che abbia ottenuto sul territorio di uno Stato non contraente uno o piu' diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti nei precedenti articoli 3, 4 e 5 puo' avvalersi di quelle disposizioni che gli sono applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine, e nel paese in cui il cittadino desidera continuare i propri studi fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art6 · fonte su Normattiva