I. Questo accordo (...) entrera' in vigore con la firma di entrambe le parti non appena queste si saranno scambiate con notificazione scritta l'informazione che tutte le misure interne necessarie a questo scopo saranno state completate. II. Eventuali consultazioni in ordine a modifiche di questo accordo saranno avviate su richiesta dell'INCE o del Governo. III. Il presente accordo si considera valido a tempo indeterminato, con l'intesa tuttavia che ognuna delle parti ha il diritto di porvi termine mediante comunicazione scritta alla controparte di un preavviso di dodici (12) mesi. IV. L'efficacia del presente accordo verra' a cessare:
- a)con il consenso reciproco dell'INCE e del Governo, e
- b)se il Centro sara' trasferito fuori dal territorio italiano. Fatto a Vienna il 24 luglio 1996 in due copie in lingua inglese.
Testo vigente dal 5 settembre 1997
