due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.

Testo vigente dal 10 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287~accordo-art14 · fonte su Normattiva