due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.
Testo vigente dal 10 gennaio 2006
