Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66~accordo-art15 · fonte su Normattiva