Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
Testo vigente dal 10 aprile 2008
